Verifiche Periodiche dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Ai sensi dell'Art. 86 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro deve provvedere a sottoporre periodicamente a verifica, secondo le disposizione del D.P.R. 22/10/2001 n. 462, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La periodicità delle verifiche è la seguente:

  • Ogni due anni per gli impianti installati per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e con pericolo di esplosione;
  • Ogni cinque anni per tutte le restanti tipologie di impianto;

I Soggetti Abilitati per l'effettuazione delle verifiche a cui il Datore di Lavoro si rivolge sono l'ASL o gli Organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Messa in esercizio degli impianti elettrici e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche la messa in esercizio e l'omologazione avvengono con la verifica che l'installatore effettua nel rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL per ottenere la matricola previo pagamento di € 30 ed all'ASL territorialmente competente.


Verifiche Periodiche impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Ai sensi dell'Art. 86 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro deve provvedere a sottoporre periodicamente a verifica, secondo le disposizione del D.P.R. 22/10/2001 n. 462 (Capo III agli Art. 5 e 6), impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili.
Detto obbligo, ai sensi dell'articolo 296 del D.Lgs 81/08 riguarda le installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per l'esistenza di zone 0 e 1, di polveri che determinano l'esistenza di zone 20 e 21.
Nell'ipotesi dell'esistenza di zone 2 e 22 tale obbligo non sussiste.
Anche nei casi in cui non esiste l'obbligo della denuncia e della verifica periodica (zone 2 e 22) come impianti con pericolo di esplosione, il datore di lavoro deve realizzare impianti a regola d'arte e sottoporre gli stessi a regolari controlli e manutenzioni.
Dette tipologie di impianto rientrano nella verifica periodica degli impianti elettrici e di messa a terra con la specifica di zona 2, 22 e zona M.A.R.C.I.

I Soggetti Abilitati per l'effettuazione delle verifiche a cui il Datore di Lavoro si rivolge sono l'ASL e gli Organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Nelle installazioni elettriche ubicate nei luoghi con pericolo di esplosione rientranti nelle zone 0 e 1 - 20 e 21 la messa in esercizio avviene con la verifica che l'installatore effettua nel rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.
Detta dichiarazione deve indicare le zone individuate che sono quelle per cui vi è l'obbligo della denuncia ai sensi della C.E.I. 0-14 articolo 2.2.3.
Il Datore di Lavoro invia la messa in esercizio ovvero la dichiarazione di conformità all'INAIL per ottenere la matricola previo pagamento di € 30,00.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di conformità alla ASL territorialmente competente per richiederne l'omologazione.
L'omologazione è compito esclusivo della ASL ed avviene a seguito dell'invio della documentazione inerente il rischio elettrico nelle zone 0 e 1 - 20 e 21.