Rischio ambientale indoor negli ambienti medici

Il livello di rischio ambientale ed inquinamento indoor possono arrecare disagi sia alla salute degli operatori sanitari (D.lgs 81/08 art.28* - LR 37/1999**) ma anche alla salute dei pazienti.

Tra i sistemi e gli impianti presenti in una struttura ospedaliera assume grande importanza (ai fini del microclima termo igrometrico e della depurazione dell'aria dagli odori, dai vapori, dagli inquinanti gassosi, dalle impurita' solide e/o particellari) l'impianto di ventilazione.

I possibili rischi derivanti da un impianto di climatizzazione inefficiente possono essere distinti in:

1. Rischio fisico: alterazione del benessere o discomfort termico del personale ospedaliero, dei pazienti e dei visitatori, derivante da un livello inadeguato dei parametri microclimatici.
2. Rischio chimico: alterazione dei meccanismi metabolici o di detossificazione derivante dalla contaminazione ambientale da sostanza tossiche , nocive o cancerogene.
3. Rischio microbiologico: alterazione dei meccanismi degli organi, tissutali, cellulari ed immunitari derivanti dalla contaminazione ambientale qualitativamente e/o quantitativamente inadeguata di microrganismi.

Le cause responsabili della qualita' dell'aria sia nei reparti, nelle degenze e soprattutto nelle sale operatorie o affini ( locali ad uso medico dove si effettuano applicazioni chirurgiche ) possono essere individuate nei seguenti punti:

  • L'efficienza di ventilazione;
  • La filtrazione dell'aria immessa;
  • Microclima (Temperatura, umidita', velocita' dell'aria immessa);
  • La manutenzione preventiva e degli impianti stessi;
  • Il comportamento degli operatori sanitari.


I quali possono alterare il rapporto di efficienza sistema impianto/ambiente portando inevitabilmente a:

  • Inquinamento da gas e vapori tossico nocivi ( dove vi sia la presenza di immissione di gas anestetici o sistemi di ventilazione accessori);
  • Contaminazione particellare e microbica ( legionellosi e salmonellosi );
  • Particolato aerodisperso (biologici o chimici che possono entrare a stretto contatto sia con gli operatori sanitari che con i pazienti);
  • Discomfort termico.


Premesso cio' l'Impiantistica Antinfortunistica propone al fine di minimizzare i rischi sovra indicati un protocollo di verifiche ordinarie, straordinarie, formazione ed informazione del personale ospedaliero sulla problematica.


VERIFICHE CON CADENZA PERIODICA ED ISTITUZIONE DI UN REGISTRO PERIODICO DA CONSERVARE IN REPARTO (D.Lgs 81/08 art.28*LR 37/1999**)

Verifiche periodiche sugli impianti di trattamento aria (UTA) e sulla distribuzione dell' aria stessa ( anemostati, flussi d'aria, turbolenze); in base a quanto stabilito del GISIO (Gruppo Italiano di Sicurezza ed Igiene Ospedaliera), dalla UNI EN ISO 14644 parte 1-2 e dalle indicazioni nello specifico standard del N.H.S. (National Hearth Service) verranno eseguite verifiche con cadenza periodica sia sui parametri microclimatici (Temperatura, Umidita', pressione attiva) dei singoli ambienti medici interessati, nonche' verifiche visive, controllo del registro di manutenzione ed eventuale programmazione di interventi straordinari da far eseguire.

Verifiche dei contaminanti batterici presenti nelle varie UTA (mediante apposito tampone batterico) al fine di poter verificare ed eliminare ogni contaminazione batterica.

Verifica della presenza di inquinanti gassosi nei locali dove vengono impiegati (sale operatorie e degenze) verificando con misurazioni la presenza di particelle.

Tutte le tipologie di verifiche effettuate e rendicontate saranno disponibili sulla piattaforma on line dell'Impiantistica Antinfortunistica srl nel apposito form di consultazione per utente dedicato.

Formazione ed informazione del personale ospedaliero referente di ogni reparto sui rischi e come poter monitorare i vari parametri microclimatici e delle procedure da attuare al fine di mantener il benessere climatico il piu' lungo possibile (es. opportuni controlli prima dell'accesso in sale operatorie, presenza o meno della zona filtro).

*La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.

** in merito alla sicurezza nelle strutture sanitarie, per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti delle strutture sanitarie, devono essere effettuate le verifiche periodiche di prevenzione nelle strutture e per le tecnologie sanitarie.