Verifiche Periodiche delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e non

La titolarità della ASL per le verifiche periodiche All. VII e non

La previsione normativa configura l’esecuzione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte della Divisione Impiantistica Antinfortunistica con ruolo esclusivo e con ruolo non esclusivo.

  • Tipologia delle verifiche relative ad attrezzature/impianti per le quali la Divisione Impiantistica Antinfortunistica le effettua con ruolo esclusivo.
    • Attività previste per gli apparecchi non necessari all'attuazione di un processo produttivo, non rientranti nella definizione di Attrezzatura di Lavoro(Art. 69 c.1 D.Lgs 81/08) per tanto esclusi dal campo di applicazione del D.M. 11/04/2011

    • Attività previste dal D.M. 01/12/1975 e D.M. 29/02/1988
      • Centrali termiche, indipendentemente dal luogo di installazione, per la produzione di acqua calda destinata a impianto di riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda per servizi igienico sanitari.

    • Attività previste dal D.M. 01/12/2004 n. 329 e dal D.M. 22/02/1988
      • Serbatoi di GPL indipendentemente dal luogo di installazione, destinati all'approvvigionamento di combustibile per impianti di riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda sanitaria, uso domestico e cucina.

      • Attività previste per serbatoi di GPL indipendentemente dalla tipologia di utenza a servizio di reti di distribuzione del GAS per cucine per ristorazione.

    • Attività previste dal D.M. 01/12/2004 n. 329
      • Prove a caldo, prove idrauliche, verifiche degli spessori, verifica valvole, attività inerenti tutti i serbatoi a pressione indipendentemente dal luogo di installazione

      ESPLICITANDO:
      • verifiche periodiche su attrezzature a pressione nei luoghi di vita: si citano a titolo esemplificativo le autoclavi montaliquidi nei condomini, i serbatoi di GPL presso utenti privati, etc.

      • verifiche periodiche su impianti di riscaldamento ad acqua calda non asserviti a cicli produttivi: si citano a titolo esemplificativo gli impianti di riscaldamento ad acqua calda nei condomini con almeno 5 condomini, negli Hotel, nelle Residenze Turistico Alberghiere (R.T.A.), negli edifici scolastici, nelle strutture sanitarie, etc.

  • Tipologia delle verifiche relative ad attrezzature/impianti di cui all’All VII del DLgs 81/08 ed altre norme, per le quali la Divisione Impiantistica Antinfortunistica le effettua con ruolo non esclusivo
    • ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili;

    • attrezzature di sollevamento fisse con portata superiore ai 200 Kg installate nei luoghi di lavoro (cantieri edili, aziende di varia tipologia, cantieri navali, porti, etc.); attrezzature di sollevamento mobili con portata superiore ai 200 Kg installate su automezzi (gru su autocarro, piattaforme di lavoro elevabili, autogru, etc.);

    • attrezzature di sollevamento utilizzate nel comparto agricolo (ad esempio carri raccogli-frutta, carrelli semoventi con braccio telescopico, etc.);

    • attrezzature a pressione di liquidi, vapore e gas a servizio di cicli produttivi (ad esempio sterilizzatrici negli ospedali, lavanderie industriali, apparecchiature per cicli frigoriferi, impianti petrolchimici, allevamenti avicoli, cantieri edili, etc.);

    • impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenza termica superiore a 116 KW al servizio di processi produttivi (allevamenti avicoli, serre per coltivazioni, cabine di riduzione gas metano, etc.).

La previsione normativa configura per Divisione Impiantistica Antinfortunistica compiti di sorveglianza sull’esecuzione delle verifiche periodiche nel territorio di competenza da parte dei Soggetti abilitati e la gestione dei verbali di verifica con esito negativo emessi sia da INAIL sia dai Soggetti abilitati.

La richiesta per la prima verifica va presentata all’INAIL

Il datore di lavoro che inserisce una nuova attrezzatura nel suo stabilimento o nel cantiere di cui è titolare deve darne immediata comunicazione alla sede INAIL competente per il territorio dove queste apparecchiature sono installate, che assegna un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
Con un apposito modulo messo a disposizione, almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008. Nella richiesta il datore di lavoro deve indicare anche il Soggetto Abilitato (pubblico o privato) a cui rivolgersi se l’INAIL entro questi 45 giorni non è in grado di effettuare la verifica.

Come contattare l'INAIL

Eseguire la connessione al sito ufficiale dell’INAIL www.inail.it.
Da qui, per accedere ai servizi dell’Ente erogati tramite Internet, è necessario selezionare “Accedi ai servizi online”.
Si accede quindi alla pagina nella quale è necessario inserire i dati del login: Nome utente (oppure il codice fiscale della persona fisica) e Password.
Confermati i dati immessi, appare la “My Home” con l’elenco dei servizi online dell’Istituto ai quali l’utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento.
Per accedere all’applicativo occorre cliccare sulla voce “Certificazione e Verifica” e poi sulla voce “CIVA”.

Le verifiche successive alla prima

Le successive verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’All VII del DLgs 81/08 devono essere richieste alla Divisione Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda Usl o a un Soggetto Abilitato privato, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto interministeriale 11/04/2011.
La Divisione Impiantistica Antinfortunistica, non in regime esclusivo, svolge attività di verifica periodica con affidamento di incarico e/o su richiesta del proprietario o del datore di lavoro pubblico o privato.
Ai sensi del combinato art 2 comma 2 del D I 11/04/2011 all'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale la Divisione Impiantistica Antinfortunistica si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura.
Il modulo di richiesta e i documenti esplicativi si trovano nelle apposite sezioni di documenti agli argomenti: sollevamento, pressione, riscaldamento.

La richiesta per le verifiche successive alla prima

Le successive verifiche periodiche delle attrezzature non ricomprese nell’All VII del DLgs 81/08 devono essere richieste alla Divisione Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda Usl, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’obbligo di verifica.
Il modulo di richiesta e i documenti esplicativi si trovano nelle apposite sezioni di documenti agli argomenti: pressione, riscaldamento.

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere il legale rappresentante dell’azienda proprietaria dell'impianto da sottoporre a verifica.

Modalità di accesso

La verifica è effettuata dai tecnici in base alla periodicità stabilita per legge, deve essere richiesta dall’utente tramite email o PEC.

Documenti rilasciati

Verbale di verifica periodica (a seguito della verifica)

Aspetti economici

La prestazione prevede il pagamento secondo il Decreto del Mi.L.P.S.


Demolizione e dismissione

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la demolizione, la vendita o la messa fuori servizio, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, Allegato II° al punto 5.3.3, (Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà' dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature. per l'inserimento in banca dati) per conoscenza alla A.S.L. territorialmente competente.
Nel caso di demolizione occorre allegare alla comunicazione inviata all’A.S.L. il libretto e l’eventuale targhetta metallica di identificazione dell’E.N.P.I. o dell’I.S.P.E.S.L.